Pubblichiamo, qui di seguito, un’interessante Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, da noi ottenuta unitamente al Collega Avv. Antonio Tripodi del Foro di Roma.
In particolare, nel caso in esame, i passeggeri avevano richiesto il pagamento della compensazione pecuniaria contro un vettore aereo, per il ritardo di oltre 5 ore e mezza dai medesimi subito in occasione di una vacanza.
In primo grado il Giudice di Pace di Busto Arsizio aveva rigettato la domanda, abbracciando la tesi del vettore aereo, secondo la quale la compensazione pecuniaria, nei casi di ritardo, sarebbe dovuta esclusivamente allorquando i passeggeri abbiano trascorso il tempo perso in Aeroporto. Nel caso in esame i nostri Clienti erano stati avvisati il giorno prima e avevano quindi trascorso le 5 ore e 30 di ritardo presso il resort dove avevano soggiornato.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dell’appello, ha condiviso pienamente le nostre argomentazioni e, in riforma della sentenza gravata, ha riconosciuto il diritto dei nostri Clienti alla Compensazione pecuniaria, non mancando di evidenziare quali siano i presupposti affinché tale diritto venga maturato e sottolineando la non rilevanza del ‘modo’ in cui il tempo perso venga impiegato.